“La legge promuove concretamente l’assistenza delle persone ammalate attraverso il potenziamento dei servizi domiciliari e l’erogazione di una nuova provvidenza economica, l’assegno di cura. Servizi domiciliari necessari non solo a salvaguardare la dignità delle persone, garantendo supporto per le basilari azioni quotidiane, che inevitabilmente si riflettono su una razionalizzazione anche della spesa sanitaria.
Nasce per garantire un aiuto alle famiglie che già oggi hanno in casa una persona non autosufficiente, ovvero cercare di favorire il più possibile la domiciliarità a fronte di un invecchiamento della popolazione che non può non destare qualche preoccupazione. L’assegno di cura vuole anche essere un’occasione per innescare un processo di miglioramento del nostro sistema di welfare, valorizzando l’apporto dei soggetti del privato-sociale nel settore dei servizi rivolti a persone non autosufficienti e alle loro famiglie: misura, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento”.
Come può essere impiegato l’assegno di cura?
“L’assegno di cura può consistere in una somma di denaro o in buoni di servizio per l’acquisizione di servizi socioassistenziali. Tali somme garantiscono il miglioramento delle condizioni di vita della persona non autosufficiente in condizione di disabilità gravissima. La cura di una persona non autosufficiente a casa, volendo qui fare un discorso economico, risulta essere oggi particolarmente onerosa per la necessità dell’assistenza spesso sull’intero arco della giornata. Può anche essere usato come riconoscimento per l’attività prestata dai famigliari nell’assistenza del proprio caro”.
Controlli valutativi
Sarà necessario valutare lo stato della persona nel tempo, il miglioramento delle sue condizioni, la sua “qualità” di vita, alla luce dello stato di partenza che lo vede secondo il D.M. di settembre 2016 in condizione di disabilità gravissima.
Importi dell’assegno di cura
A ciascuna persona, in seguito all’accertamento positivo dello stato di disabilità gravissima, verrà riconosciuto un assegno di 1500,00 mensili. Ricordo che l’assegno di cura si aggiunge all’indennità di accompagnamento.
L’accesso al beneficio economico, viene erogato a seguito di verifica da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Azienda Sanitaria Locale, che ha accertato la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima di cui all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016, previa firma del Patto di Cura mediante il quale è stato preso l’impegno che le somme percepite saranno destinate per garantire l’attuazione dei livelli di assistenza domiciliare.
Il 30 novembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze che assegna 390 milioni alle Regioni e 10 milioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’articolo 3 identifica i criteri di eleggibilità che i soggetti devono rispettare per poter essere considerati in condizione di disabilità gravissima.
In particolare, per persone in condizioni di disabilità gravissima si intendono le “persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento […] o comunque non autosufficienti […] e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni“:
- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4;
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI ≤ 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8;
- ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.