Rapporto tra nonni e nipoti: può parlarsi di autonomo diritto di visita degli ascendenti? La Cassazione scioglie ogni dubbio

Rapporto tra nonni e nipoti: può parlarsi di autonomo diritto di visita degli ascendenti? La Cassazione scioglie ogni dubbio

Il diritto dei nonni di preservare rapporti significativi con i nipoti minorenni, figli di genitori separati, è stato un tema molto dibattuto negli ultimi anni. L’attuale art. 317 bis del Codice Civile, introdotto dalla legge n. 219/2012, prevede espressamente che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

Specularmente, l’art. 315 bis del Codice Civile, con riferimento ai casi di figli di genitori non separati o divorziati, sancisce al secondo comma il diritto dei figli “di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”. Nei casi, invece, di separazione o di divorzio dei genitori, è l’art. 337 ter del Codice Civile a prevedere che il figlio minore ha il diritto “di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Il legislatore ha, quindi, riconosciuto rilievo centrale al rapporto nonni-nipoti, al punto da consentire ai primi, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., una legittimazione ad agire in giudizio nel caso in cui venga loro impedito di mantenere un rapporto significativo col minore. E ciò non soltanto laddove sia in corso una crisi familiare e, dunque, sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio tra i genitori del bambino, ma anche laddove la crisi familiare non esista e semplicemente venga ostacolata da uno o da entrambi i genitori la regolare frequentazione del figlio con i nonni.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è intervenuta più volte sul tema.

La Corte ha, in particolare, inquadrato il diritto dei nonni a preservare una stabile relazione affettiva con i nipoti nel diritto alla vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In quest’ottica, ha sollecitato gli Stati europei a predisporre misure positive e a rendere effettivi i provvedimenti che assicurano i rapporti in esame, agendo con rapidità nell’attuazione degli strumenti individuati per garantire un rapporto stabile tra ascendenti e nipoti.

Occorre precisare, però, che il diritto dei nonni di mantenere un rapporto costante col nipote non dev’essere interpretato come un autonomo diritto di visita. In realtà si tratta di un ulteriore elemento di indagine che consente al giudice di valutare quale provvedimento adottare in tema di affidamento, considerando il migliore interesse del bambino e la volontà eventualmente espressa da quest’ultimo. Così ha stabilito la Cassazione, I Sezione Civile, con sentenza 21 aprile 2015 n. 8100.

Compito del giudice sarà, dunque, quello di evitare che il minore possa trovarsi al centro di un conflitto familiare con pregiudizio del suo diritto ad una crescita serena ed equilibrata.

Fonte immagine Mestiere Mamma