Separazione, il Tribunale di Catania tuona: nomina di un curatore speciale se i genitori sono incapaci di tutelare l’interesse dei figli minori

Separazione, il Tribunale di Catania tuona: nomina di un curatore speciale se i genitori sono incapaci di tutelare l’interesse dei figli minori

Nel corso dei giudizi di separazione o di divorzio, è frequente che i coniugi non riescano a trovare un accordo sui figli minori. I genitori entrano quasi in un meccanismo di regolamento dei conti e ritorsioni reciproche, dove i figli diventano oggetto del contendere al pari della casa coniugale. Accade che ognuno dei coniugi chieda l’affidamento o il collocamento presso di sé del bambino, con regolamentazione del diritto di visita dell’altro genitore, come se del bambino fossero proprietari.

Recentemente, il Tribunale di Catania, in un giudizio di separazione tra un marito e una moglie molto litigiosi, ha anticipato, considerata l’evidente immaturità di entrambi i coniugi litiganti e la loro palese inadeguatezza nell’affrontare i gravi oneri nascenti dalla genitorialità, la concreta possibilità della nomina per i figli minorenni della coppia, di un curatore speciale previsto dall’art. 321 codice civile.

La norma stabilisce che: “In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l’ordinaria amministrazione, il giudice […] può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti”. In altre parole, qualora i genitori trascurino l’interesse dei figli, sarà il curatore speciale a tutelarlo.

Ed il Tribunale di Catania, nel recentissimo e innovativo provvedimento, ha anche spiegato in cosa consiste questa tutela: il curatore potrà procedere, all’esercizio in nome e per conto dei figli minori, a fare causa ai genitori per ottenere un risarcimento dei danni esistenziali patiti a causa loro.         

Ovviamente, il Tribunale ha subordinato la nomina alla verifica del perdurare della gravissima conflittualità tra i coniugi in pregiudizio ai  figli minori e all’ascolto dei due figli, di 9 e 11 anni, disposto ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.77.

L’ascolto del minore nelle cause di separazione e divorzio, è disciplinato dal  D.lgs. n. 154/2013.

Naturalmente, laddove il bambino non abbia ancora acquisito una capacità di discernimento tale da poter riportare i propri pensieri al Giudice, sarà il curatore speciale ad assisterlo in questo percorso e la  Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, stabilisce che il curatore speciale deve dare al piccolo spiegazioni sulle conseguenze della propria opinione, deve comunicare quest’ultima al Giudice e deve fornire al minore ogni informazione sui provvedimenti che il Giudice ha adottato in suo favore.

Il Tribunale di Catania ha, quindi, ribadito l’importanza della figura del curatore speciale del minore che non sarà più vittima dell’immaturità e della conflittualità dei genitori ma potrà diventare attore di un processo di responsabilità ai danni dei genitori.