Sezioni Unite su assegno divorzile: in dubbio la centralità del tenore di vita durante il matrimonio. A maggio la sentenza

Sezioni Unite su assegno divorzile: in dubbio la centralità del tenore di vita durante il matrimonio. A maggio la sentenza

Fin dai primi anni ’90, l’orientamento consolidato in giurisprudenza, in materia di divorzi, era quello di considerare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro di riferimento per stabilire la portata dell’assegno divorzile che il coniuge più abbiente doveva versare all’altro coniuge.

Tale orientamento è rimasto saldo fino al maggio del 2017, quando la Cassazione Civile, Prima Sezione Civile, con la sentenza n. 11504/2017 ha messo fine al diritto del coniuge economicamente più debole ad essere mantenuto per sempre dall’altro, anche dopo il divorzio, assicurandogli più o meno lo stesso standard di vita avuto durante il matrimonio. Si tratta del verdetto “Grilli”, che prende il nome dall’ex ministro dell’Economia, Vittorio Grilli.

Con questa sentenza, un nuovo ed epocale orientamento ha iniziato a farsi strada per i corridoi della Corte di Piazza Cavour: “è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile […]. Ed è coerente con questo approdo sociale e legislativo l’orientamento di questa Corte, secondo cui la formazione di una famiglia da parte del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale da parte dell’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo. In proposito, un’interpretazione delle norme sull’assegno divorzile che producano l’effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell’individuo che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.

Il giudice del divorzio, in relazione alla statuizione sull’assegno di mantenimento, dovrà quindi informarsi al principio di “auto responsabilità” dei coniugi e considerare che non esistono rendite di posizione.

Ad analogo epilogo potrebbero giungere le Sezioni Unite della Cassazione il prossimo mese, a distanza di un anno esatto dalla sentenza “Grilli”.

Lo scorso 10 aprile, infatti, durante un’udienza delle Sezioni Unite su tale questione, il procuratore generale della Cassazione, Marcello Matera, ha chiesto di continuare a considerare il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio al fine di determinare l’assegno divorzile, ma di valutare comunque caso per caso. Per stabilire l’importo più adeguato alle peculiarità del singolo caso concreto, occorre rapportare il tenore di vita avuto durante il matrimonio all’auto sufficienza di ciascun coniuge, all’apporto di ognuno di essi al patrimonio familiare ed alla durata del matrimonio stesso – ha concluso il procuratore generale nella sua requisitoria.

Dovremo attendere ancora un mese prima di conoscere il verdetto degli Ermellini sul punto e capire quale sarà il peso conferito al tenore della vita coniugale nella determinazione dell’assegno divorzile.