Adozione di persona maggiorenne: si diventa erede? Qual è la procedura?

Adozione di persona maggiorenne: si diventa erede? Qual è la procedura?

L’adozione è un istituto giuridico che ha contraddistinto e continua ad essere elemento fondante i rapporti di famiglia. SI tratta infatti di un particolare rapporto di filiazione, nella quale manca un vincolo di sangue tra il soggetto adottante e il soggetto adottato, ma, a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, si instaura un rapporto a seguito del quale i soggetti adottati diventano a tutti gli effetti dei figli. Questi ultimi assumono il medesimo status di figli naturali, acquisendo pertanto gran parte dei diritti loro spettanti.

L’adozione pertanto può giovare sia alla famiglia adottante, che magari non è riuscita ad avere una discendenza, che all’adottando senza una famiglia o dei genitori.

L’adozione può espletarsi sia nei confronti dei minori che dei maggiori d’età. Si tratta di una forma di adozione di tipo residuale che ha una funzione molto diversa rispetto a quella dei minori di età; infatti principalmente la ratio di questo istituto è quella di rendere erede esclusivo qualcuno, o meglio, quella di dare un erede a chi non ha figli o discendenza, legittima o legittimata, in maniera tale da poter così avere la continuità del cognome, del titolo e del patrimonio del de cuius.

Quindi è uno strumento che serve principalmente a tutelare non l’adottato (come avviene per l’adozione dei minori), ma l’adottante e il suo interesse a trasmettere il suo patrimonio.

Dall’analisi dell’articolo 291 c.c. è possibile individuare le condizioni necessarie per la adozione del maggiore d’età: possono anzitutto chiedere l’adozione tanto le persone che siano coniugate quanto le persone che non lo siano. E’ possibile anche adottare in presenza di altri figli, anche qualora questi non siano consenzienti.

Un’altra condizione prevista ai fini dell’adozione è relativa a dei limiti di età: è necessario che l’adottante abbia compiuto i 35 anni di età e che tra adottante e adottato vi sia una differenza di età di almeno 18 anni: l’adottante deve superare di almeno 18 anni colui che intende adottare.

Bisogna precisare che ai fini dell’adozione è necessario, come previsto dall’articolo 296 c.c., il consenso tanto dell’adottante quanto dell’adottando: lo si “richiede” e non essendo altro detto circa la natura del consenso si ritiene che, secondo una impostazione largamente dominante, non si tratti di una vera e propria condizione o requisito essenziale, quanto piuttosto di un mero presupposto dell’adozione.

Oltre al consenso delle parti strettamente interessate dall’adozione, cioè l’adottante e l’adottando, è anche necessario, ex art 297 c.c., l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e quello dell’adottando, sempre che siano coniugati e non legalmente separati.

Come  si procede nel concreto e quale atto è necessario esperire?

È necessario presentare un ricorso al Presidente del Tribunale competente, al fine di richiedere la fissazione di udienza e ascoltare personalmente in aula il consenso di entrambe le parti all’adozione. E’ necessario inoltre presentare numerosi certificati e documenti, tutti percepibili dall’ufficio anagrafe del comune di residenza ed è pure certamente consigliabile l’assistenza di un avvocato.

Una volta che il Presidente del tribunale abbia verificato che ci siano i requisiti previsti dalla legge e che l’adozione sia legittima, procederà in camera di consiglio, una volta sentito il pubblico ministero, ad emanare il provvedimento con la quale si dispone l’adozione. Da quel momento in poi, l’adottato assumerà tutti i diritti successori tipici del figlio naturale e potrà dunque ereditare i beni, tutti o in parte, dell’adottante.

Con la cortese collaborazione della Dr.ssa Anna Pignataro