È lecito registrare una telefonata?

È lecito registrare una telefonata?

Al giorno d’oggi, con l’evoluzione della tecnologia e soprattutto degli smartphone che ognuno di noi ha ormai sempre con se, sono davvero molte le applicazioni che permettono di registrare ogni singola conversazione intrattenuta da e verso quel telefono.

La domanda dunque da porsi è: risulta lecito registrare le conversazioni telefoniche

Dobbiamo innanzitutto distinguere registrazione da intercettazione: mentre l’intercettazione (ambientale, telefonica o quant’altro) viene ad essere svolta da un soggetto terzo (ad es. le forze dell’ordine), che potrà utilizzare quelle prove a fini investigativi o di indagine, la registrazione della chiamata viene ad essere svolta direttamente dal soggetto interessato. Quindi nel momento in cui Tizio conversa al telefono con Caio e contestualmente, mediante anche una semplice applicazione, registra la conversazione, non commette una intercettazione (e pertanto illegittima ed illegale), ma sta effettuando una registrazione privata.

La giurisprudenza penale ormai, in via del tutto consolidata, considera a tutti gli effetti una registrazione telefonica come prova da far valere nel processo: essa è pertanto perfettamente legittima.

Chi può quindi detenere legittimamente una registrazione telefonica o di una conversazione?

Si può detenere e utilizzare processualmente una registrazione al verificarsi di tali tre presupposti:
– la registrazione deve essere eseguita dallo stesso soggetto che la utilizza;
– non devono esservi specifici divieti alla divulgazione (per esempio se l’oggetto della conversazione riguarda un segreto di ufficio);
– la registrazione effettuata non può essere diffusa per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui.

Qualora venisse violata anche una sola di tali 3 condizioni, a quel punto l’utilizzo sarebbe illegittimo e si commetterebbe un reato.