L’ente proprietario della strada deve risarcire i danni causati agli utenti in transito per l’omessa manutenzione del guard rail.
È quanto stabilito dall’ordinanza n. 22801/17, pubblicata ieri, 29 settembre, dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, significativa perché individua particolari e specifiche responsabilità in capo agli enti proprietari e custodi delle strade, anche nel caso di omessa manutenzione o di guard rail difettoso che è spesso causa di drammatiche conseguenze.
Come quella capitata a un giovane che ha subito gravissime lesioni, tra cui la perdita di un braccio, in seguito a un incidente stradale: dopo aver perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, a causa delle cattive condizioni della strada, il giovane era stato scagliato contro il guard rail posizionato sul lato opposto della carreggiata, che, non essendo ben fissato, aveva assunto un’anomala posizione obliqua in cui era rimasto esposto, girato dalla parte destinata al transito dei veicoli, un punto tagliente che, a seguito dell’impatto violento, ha provocato al motociclista l’amputazione netta dell’arto.
Per la Suprema Corte, dunque, l’ente proprietario della strada deve risarcire i danni causati agli utenti per l’omessa manutenzione del guard rail: “l’amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento, non curi di verificare che la stessa, per il passaggio del tempo o per l’azione degli agenti naturali o anche per l’impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza, ma i principi generali in tema di responsabilità civile“.