La prescrizione farmaceutica fra appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità

La prescrizione farmaceutica fra appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità

Domenico Grimaldi

Considerata la ormai notevole vigilanza che il sistema pubblico dedica alla prescrizione dei farmaci, non si può non dedicare oggi a tale questione la massima attenzione possibile sia per la straordinaria rilevanza del ruolo del farmaco ai fini della salvaguardia della salute che per i danni che al contrario potrebbero derivare da un non conforme ed adeguato uso. Il problema attiene naturalmente sia l’aspetto sanitario che quello sociale, senza considerare la sostenibilità economica del servizio pubblico, di certo non trascurabile.

Mi sia permesso affermare ancora che non è di certo secondario o indifferente riflettere su quelle che potrebbero essere le possibili conseguenze di un eventuale uso, non sufficientemente coerente, di tale prezioso alleato. La enorme e stagionata mole di leggi e provvedimenti circa la regolamentazione ed uso del farmaco nel nostro Paese ci fa comprendere da subito la straordinaria importanza di tale presidio per la salute pubblica. Già la legge 425 del 1996 all’articolo 1 comma 4 recita che le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano informazione ed aggiornamento del medico prescrittore, nonché i controlli obbligatori… per assicurare che le prescrizioni dei medicinali… siano conformi a condizioni e limitazioni previste. Già da quella data viene indicata la procedura in caso di accertata mancata osservanza con obbligo di rimborso del farmaco indebitamente prescritto. Le aziende obbligate ai controlli ogni tre mesi devono relazionare su controlli e risultati dei controlli. L’articolo 15/decies sull’obbligo della appropriatezza del decreto legislativo 229/99, stabilisce che i medici ospedalieri e di strutture del s.s.n. sia pubbliche che accreditate, quando prescrivono o consigliano farmaci o accertamenti alla dimissione o in occasione di controlli specialistici ambulatoriali, sono tenuti a specificare quali farmaci e prestazioni sono a carico del servizio sanitario nazionale. I farmaci e le prestazioni diagnostiche rimborsabili dal s.s.n. vanno prescritti secondo regole e limitazioni delle note Cuf ora note Aifa.

Con la legge 94/98 all’articolo 3 viene stabilita la osservanza delle indicazioni terapeutiche. Il medico nel prescrivere un farmaco si attiene alle indicazioni autorizzate, alle vie e modalità di somministrazione previste in a.i.c. secondo autorizzazione del ministero della salute. In singoli casi, sotto diretta responsabilità, informando specificamente il malato ed acquisendo il suo consenso informato, il medico può usare un farmaco per una indicazione, modalità e via di somministrazione diversa da quella autorizzata, sulla base di dati documentabili quando il paziente non può essere trattato con farmaci già autorizzati per quella indicazione, purché esista letteratura favorevole in merito.

In nessun caso il malato ha diritto alla erogazione del farmaco a carico del s.s.n. La violazione è oggetto di procedimento disciplinare. La legge 405/2001 all’articolo 8 comma B punto C dice che per la continuità assistenziale la struttura pubblica fornisce i farmaci direttamente per il primo ciclo di cure alla dimissione ospedaliera o dopo visita specialistica ambulatoriale.