PALERMO – Non c’è pace neanche dopo l’accordo sui 500 milioni di euro alla Sicilia e sulla modifica dello Statuto siciliano attraverso un accordo.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del pomeriggio del 14 luglio ha impugnato la legge della Regione Siciliana n. 8 del 17/05/2016, “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”, ovvero la legge stralcio della così detta Finanziaria bis “in quanto una norma riguardante il personale dirigente regionale viola l’art. 97, commi 1 e 3 della Costituzione, che stabiliscono l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione”.
Si tratta della così detta legge stralcio della Finanziaria bis nella quale erano confluite le spese e i contributi non approvate in legge di stabilità.
L’impugnativa sarà notificata in queste ore a Palazzo d’Orleans e all’assessorato regionale del personale della funzione pubblica e delle Autonomie locali.
L’impugnativa, dalle notizie fin qui disponibili, appare alquanto generica e mette a rischio l’intera legge e le sue disposizioni anche se, una volta formulata legalmente per la trasmissione alla Corte Costituzionale dovrebbe essere meno generica.
Lo scontro, l’ennesimo, fra Roma e Palermo riguarda l’articolo 31 della legge che giornalisticamente è stata definita tanto ‘finanziaria bis’ quanto ‘legge omnibus’ ospitando ogni sorta di norma.
Quell’articolo mira a salvaguardare i dirigenti esterni della regione siciliana con una disposizione alquanto atipica. Vi si prevede, infatti, che i dirigenti generali possano utilizzare per incarichi div aria natura non solo i dirigenti regionali privi di incarico inseriti nell’albo unico regionale ma anche “in subordine i dirigenti equiparati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2’001 numero 21…”.
In pratica, in questo modo, si scavalcano le previsioni della legge del 2015 e si ‘allarga’ anche agli esterni con un incarico l’albo unico dei dirigenti. Per risolvere il problema la legge dovrà tornare in aula e dovranno essere stralciate le norme impugnate (bloccando il tentativo di utilizzare i dirigenti esterni senza concorso) e si eviterà, così che possano esserci ricadute sul resto delle disposizioni previste oppure decidere di resistere davanti la Corte Costituzionale e continuare a mantenere in vigore la legge assumendosi la responsabilità dell’eventuale danno derivante.
Da un punto di vista giuridico sembra escluso che l’impugnativa blocchi l’intera norma come da voci circolate in questi giorni. in realtà per molti era una speranza visto che sono tante le norme contenute in questa legge che si vorrebbe abrogare o modificare. In primo luogo la legge 8 contiene le norme per l’assunzione degli ex sportellisti della Formazione, contestate da loro stessi sin da subito nella formulazione ma c’è anche il contestato articolo 10 che causerà a settembre il licenziamento degli assistenti ai disabili nelle scuole e che adesso anche il governo vorrebbe, forse, modificare.
“Appare evidente che l’art. 13 relativo alle politiche attive del lavoro e nello specifico degli ex operatori degli sportelli multifunzionali – commentano gli ex sportellisti – è stato giudicata ammissibile. Ovviamente non si può ridurre il tutto alla semplice stesura di un elenco dove leggere il proprio nome, elenco tra l’altro ancora in embrione e che fa registrare un notevole ritardo rispetto alla tabella di marcia che la stessa norma indicava visto che avrebbe dovuto essere pubblicato entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta”.
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