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Ho letto con grande interesse l’articolo del prof. Ettore riguardo alle gravidanze a rischio, pubblicato proprio in questi giorni sul vostro giornale. Purtroppo mia figlia si trova in una situazione simile e sto avendo grandi difficoltà per il riconoscimento dell’esenzione ticket per lo status appunto di gravidanza a rischio. Non riesco a venirne a capo. Mi potete dare qualche informazione? (c.m.)
La ringrazio per la domanda perché ci permette di fare chiarezza su un argomento molto controverso e che tanta conflittualità crea sia tra medico di famiglia ed assistito sia tra medici stessi. Ci riferiamo appunto al riconoscimento dell’esenzione ticket nel caso appunto di gravidanza a rischio. La materia è regolamentata da un D.M. del 10.09.1998 (Protocollo di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità). Il decreto recita che sono escluse dalla partecipazione al costo ai sensi dell’art. 1 comma 1 le prestazioni di cui all’allegato B e C e tutte quelle necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista ai sensi dell’art. 2 comma 2. Questi allegati sono ben conosciuti e fin qui nessuna incertezza. In presenza di tali condizioni di rischio, continua ancora il decreto, le prescrizioni devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico ai sensi dell’art. 2 comma 4. In questi casi il medico di famiglia o lo specialista ginecologo di struttura pubblica in possesso di ricettario regionale appone l’esenzione M50 che individua appunto le gravidanze a rischio: possono così essere in esenzione tutte le prescrizioni di diagnostica attinenti allo stato di gravidanza anche se non presenti nell’allegato B relativamente alla settimana di gravidanza in corso. In ogni caso nella prescrizione di esami diagnostici per la gravidanza non può mai essere utilizzata l’esenzione per reddito o altra esenzione (per esempio di invalidità civile). Di qua appunto l’importanza del riconoscimento di tale stato di esenzione ticket per gravidanza a rischio. Ma a chi compete tale certificazione perché sia valida ai fini di tale famigerata esenzione? Tale certificazione di gravidanza a rischio può essere fatta solo dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o accreditata. Non sono valide invece le certificazioni rilasciate da ginecologi privati: in questi casi tali certificazioni devono obbligatoriamente essere confermate e diciamo così validate da un ginecologo di struttura pubblica o accreditata. La norma può essere discussa ma è questa: certo è perlomeno curioso che lo stesso certificato di gravidanza a rischio rilasciato da un ginecologo “privato” sia valido ai fini dell’interdizione dal lavoro e non per godere dell’esenzione ticket. Si imporrebbe quindi una semplificazione di tutta la materia. Nell’attesa basterebbe però che queste regole vengano adeguatamente pubblicizzate e rispettate da tutti gli attori della c.d. filiera prescrittiva e cioè medici di famiglia, ginecologi di struttura pubblica, ginecologi liberi professionisti e tutto nell’interesse prioritario del paziente, in questo caso appunto la gravida a rischio.
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