La Cassazione contro lo strapotere delle banche

La Cassazione contro lo strapotere delle banche

ROMA – La Corte di Cassazione ha da poco inferto un nuovo colpo al sistema bancario italiano, il quale, nell’esercizio del suo strapotere, continua ad usare senza scrupoli, la “segnalazione” alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, delle esposizioni debitorie “in sofferenza”, a danno dei malcapitati clienti.

La Centrale dei Rischi, che è un sistema informativo al servizio delle banche e degli intermediari finanziari sull’indebitamento della clientela, doveva essere utilizzato con estrema cautela, perché esso è in grado di distruggere il cliente, sia perché le banche subiscono un condizionamento negativo se dall’informativa emerge una posizione “in sofferenza” con conseguente rifiuto delle altre banche a concedere credito, ma anche perché l’istruttoria per l’accertamento della sofferenza del credito viene arbitrariamente effettuata dalla banca unilateralmente, senza quindi alcuna partecipazione del cliente interessato.

Di conseguenza, l’illegittimo blocco della situazione patrimoniale e l’impossibilità di ottenere finanziamenti comportano il “collasso” delle imprese e delle persone, così legittimando il diritto al relativo risarcimento.

E saggiamente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 luglio 2014, n. 15609 ha statuito che, qualora una “segnalazione” alla Centrale Rischi “è illegittima”, deve essere riconosciuto al danneggiato il risarcimento, oltre che del danno patrimoniale, anche del danno morale, ossia del danno derivante dal pregiudizio all’immagine ed alla reputazione del soggetto segnalato ingiustamente, dalla consapevolezza della perdita di competitività sul mercato, dallo spreco di energie psico-fisiche dei malcapitati per la ricerca di altri finanziamenti, dalla distrazione nello svolgimento della propria attività, dal patema e dallo stress subiti per tentare di sopravvivere al colpo inferto dalla banca.

La Cassazione altresì con la sentenza n. 15609/2014 ha precisato che “è illegittima” la “segnalazione” alla Centrale Rischi, se il credito non è esigibile, se vi è una controversia tra banca e cliente sull’importo dovuto, se da nessun elemento emerga una situazione di pericolo, se il credito è assistito da fideiussioni personali e da garanzia reale, se vi è solo un mero ritardo nel pagamento del debito o se vi è un volontario inadempimento del cliente che si rifiuta di pagare somme che egli ritiene non dovute.

Insomma, la Giurisprudenza ancora una volta decide di intervenire per arginare abusi e strapoteri del sistema bancario, perché è consapevole che un cliente illegittimamente segnalato “a sofferenza” è un cliente privo di credito e, praticamente privo di futuro.

Avv. Lucia Cassella del Foro di Catania