Adozione reciproca dei figli della coppia omosessuale

Adozione reciproca dei figli della coppia omosessuale

A seguito della recentissima sentenza del 5 Aprile 2016, la Corte d’appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di due sentenze del Tribunale civile di Lille con le quali si riconosce l’adozione reciproca di due bimbi figli di due donne, residenti in provincia di Avellino, che si sono sposate in Francia. I documenti dei due bimbi ora potranno essere trascritti nei registri anagrafici del comune di residenza. Ciò sollecita una riflessione sul dibattuto istituto della “Stepchild Adoption”. Letteralmente per Stepchild Adoption si intende l’«adozione del figliastro» o, più precisamente, del figlio del partner, attraverso un provvedimento del Tribunale per i Minorenni previo consenso del genitore biologico e ulteriore consenso del minore ultra quattordicenne o opinione del minore di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

Benchè suoni a molti nuovo e inusitato, in realtà, tale istituto è stato introdotto in Italia 30 anni fa e precisamente all’articolo 44 della legge 183/1984. Inizialmente operante esclusivamente per le sole coppie eterosessuali sposate, dal 2007 è applicato anche alle coppie more uxorio grazie all’intervento giurisprudenziale del Tribunale per i minorenni di Milano e di Firenze.

Un silenzio assordante si riscontra, invece, con riferimento alla possibilità che di tale istituto possano giovarsi anche le coppie omosessuali, denotando l’Italia, un’arretratezza rispetto al resto d’Europa: infatti, ad oggi, l’adozione piena e legittimante, per coppie eterosessuali e omosessuali, è prevista nel Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Germania, Finlandia, Groelandia, Francia, Spagna e Grecia. Tuttavia, come sovente accade, i giudici si sono mostrati più attenti del legislatore ai cambiamenti della società e pronti ad approcciarsi al continuo divenire delle “formazioni sociali” (art. 2 Cost). Così, in data 30 luglio 2014, il Tribunale per i minorenni di Roma, in conformità della sent. della Corte Cost. 138/2010, ha sancito l’irrilevanza dell’orientamento sessuale dell’adottante ai fini della Stepchild.

Come è noto, il ddl Cirinnà (art. 5) ha tentato, infruttuosamente, di colmare tale lacuna normativa ma è stato stralciato nella parte in cui propone di estendere tale istituto anche alle coppie omosessuali. In merito, nel maxi-emendamento è stato, però, sancito che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti“; consentendo, di fatto, ai Tribunali, l’applicazione della stepchild adoption ai singoli casi concreti.

Se è vero ciò che scriveva Hegel per cui “Possiamo essere liberi solo se tutti lo sono”, allora, tale aforisma non può che assurgere da auspicio ad un effettivo e progressivo riconoscimento del diritto ad una libera circolazione degli status nell’ambito dell’Unione Europea e da motore per il legislatore italiano affinché si impegni a riconoscere garanzie ormai per lo più unanimemente riconosciute dalle Corti.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania