Condotta discriminatoria verso lavoratrice disabile: condannata Seus 118 Sicilia

Condotta discriminatoria verso lavoratrice disabile: condannata Seus 118 Sicilia

PALERMO – La sezione lavoro del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una dipendente con disabilità della Seus 118 Sicilia. Il giudice ha riconosciuto la condotta discriminatoria della società, disponendo lo svolgimento dell’attività lavorativa esclusivamente in modalità da remoto.

Condannata Seus 118 Sicilia: la vicenda di una disabile

La lavoratrice, assistita dall’avvocato Sandra Serraino, aveva richiesto di poter continuare a svolgere la propria attività in telelavoro domiciliare o comunque senza obbligo di rientro in presenza. Una modalità già adottata per anni.

Secondo quanto emerso, la Seus aveva invece previsto rientri settimanali, senza accogliere la richiesta né avviare un confronto per individuare soluzioni compatibili con le condizioni di salute della dipendente.

La decisione del Tribunale

Il Giudice ha riconosciuto la sussistenza di una condotta discriminatoria e l’urgenza del provvedimento. Il tutto per evitare un pregiudizio grave e irreparabile alla salute della lavoratrice, aggravata da recenti condizioni cliniche.

È stato inoltre evidenziato come il datore di lavoro sia tenuto, secondo la normativa nazionale, europea e internazionale, ad adottare accomodamenti ragionevoli e a garantire un confronto effettivo con il lavoratore.

Obbligo di lavoro da remoto

Accertata la piena possibilità di svolgere le mansioni a distanza, come già avvenuto in passato, il Tribunale ha disposto che la prestazione lavorativa venga svolta esclusivamente da remoto, anche in modalità di telelavoro domiciliare.

Spese legali e risarcimento

Il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento del danno per carenza di prova e condannato Seus 118 Sicilia al pagamento delle spese di giudizio.

Le dichiarazioni della legale

L’avvocato Sandra Serraino ha sottolineato: “Questa ordinanza afferma con chiarezza che il disinteresse del datore di lavoro rispetto alle legittime richieste di accomodamento ragionevole di un lavoratore disabile costituisce una discriminazione. È necessario garantire il pieno godimento dei diritti su base di uguaglianza, favorendo inclusione lavorativa e tutela della salute e della dignità”.

Un precedente significativo

La decisione rappresenta un importante richiamo al rispetto dei diritti delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, ribadendo il principio di inclusione e pari opportunità.