ITALIA – “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”. Così Mediaset, senza mezzi termini, prende posizione sulle dichiarazioni di Fabrizio Corona su presunti “buchi neri” all’interno del sistema, scagliandosi ferocemente contro le colonne portanti della società di Pier Silvio Berlusconi.
Il mondo dello spettacolo tuona. Quando il cielo tuona, si sa che piovono querele. E con le querele, verdoni da sborsare.
Un cortocircuito mediatico che, però, accende un faro su una questione puramente democratica, che non si limita al mero pettegolezzo: fino a che punto è possibile spingersi nel raccontare un fatto prima che sfoci in reato? Per uscire dalle risposte di pancia, abbiamo chiesto al giurista Erio Battista di intervenire ai nostri microfoni per fare il punto giuridico su diffamazione, diritto di cronaca e responsabilità del giornalista.
I limiti della libertà d’espressione: quando scatta la diffamazione
Spesso si invoca l’articolo 21 della Costituzione come passe-partout per dire qualsiasi cosa. La realtà giuridica è, però, ben diversa. Come spiega l’esperto, libertà d’espressione e di stampa rappresentano il pilastro di una società democratica “e non rappresenta mai un’arma caricata”. Emergono dei limiti al suo esercizio: “La riservatezza e la reputazione delle persone, i quali sono dei diritti fondamentali finalizzati alla tutela della dignità, dell’onore e della sfera privata”.
Quando si varca questa soglia scatta la diffamazione, “un delitto contro l’onore consistente nell’offesa alla reputazione altrui, comunicando con almeno due persone diverse dalla persona offesa e in assenza di quest’ultima”.
Reato che può essere commesso – spiega il giurista – attraverso qualsiasi mezzo, “mediante parole, scritti, disegni, pitture, fotografie e anche condotte omissive purché siano idonee a offendere la reputazione altrui”.
Scrivere non è un reato: informare senza diffamare
La domanda sorge spontanea: se Corona è finito nel tritacarne di una maxi causa civile, un giornalista o redattore rischia la querela ogniqualvolta scriva qualcosa di scomodo? Il dottor Battista parla chiaro: “la condotta diffamatoria viene scriminata ai sensi dell’articolo 51 del codice penale quando si esercita il diritto di cronaca, critica o satira“. Un diritto che, però, non è assoluto.
La giurisprudenza prevalente richiede “verità, continenza (esporre i fatti in maniera corretta e misurata, evitando aggressioni o insulti gratuiti) e pertinenza (che sussista un interesse pubblico alla divulgazione)”.
Il pettegolezzo, spiega l’esperto, “è caratterizzato dall’irrilevanza sociale del fatto oggetto dello stesso e dunque la sua divulgazione rappresenterebbe una indebita intrusione nella sfera privata altrui se fosse diretto all’offesa della reputazione della persona“.
La penna è libera, ma il “pavimento” è bagnato
Il terreno si fa ancora più scivoloso quando si tocca il ruolo del messaggero. Quando un giornalista, un redattore o un conduttore ospita un personaggio che lancia accuse pesanti e potenzialmente lesive dell’onore altrui, si pone un problema giuridico preciso in tema di responsabilità dell’informazione e di attribuzione delle dichiarazioni.
Secondo il giurista, non si finisce nei guai se “si assuma una posizione imparziale, limitandosi a riportare fedelmente le dichiarazioni senza che faccia proprie le accuse e rendendo evidente la natura di queste ultime”.
Di conseguenza, “è necessario che sussista un interesse generale alla conoscenza del fatto, diversamente, troverà applicazione la disciplina sul concorso di persone nel reato. In tal caso, il direttore del giornale risponderà a titolo di colpa ai sensi dell’art. 57 del codice penale, per non aver controllato il contenuto della pubblicazione”.
Ebbene, la penna è libera ma le istruzioni per l’uso sono scritte nel Codice Penale. E non si accettano eccezioni.



