Ricorso termovalorizzatori, il Tar del Lazio si dichiara incompetente e incarica il Tar della Sicilia

Ricorso termovalorizzatori, il Tar del Lazio si dichiara incompetente e incarica il Tar della Sicilia

PALERMO – Spetterà al Tar della Sicilia la scelta circa la legittimità dell’ordinanza atta alla valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana. Nello specifico si parla del provvedimento da parte del Commissario straordinario che, nel novembre del 2024, ha adottato il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Stralcio Rifiuti Urbani)“.

L’assunzione di responsabilità da parte del Tar della Sicilia

A tal proposito, infatti, il Tar del Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, circa la controversia in questione. La scelta vede la propria origine nell’ambito di un ricorso proposto dall’Associazione Rifiuti Zero Sicilia, con il fine di contestare un’ordinanza regionale.

A ciò, inoltre, si aggiungono anche gli atti allegati al Bando di indizione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica. Parte della discussione anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica e del Pef di massima con opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

La scelta si pone, dunque, in relazione agli interventi di realizzazione del termovalorizzatore di Palermo e Catania, oltre che il successivo provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara aperta. Rilevato quindi che il Commissario Straordinario ha eccepito il difetto di competenza territoriale, il Tar del Lazio, ha considerato meritevole di accoglimento l’eccezione.

Le motivazioni dietro il Tar del Lazio

I motivi dietro questa scelta sarebbero “le controversie relative alle procedure di adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti rientrano nella sfera di competenza giurisdizionale dei Tribunali amministrativi regionali delle singole Regioni nelle quali detti piani sono destinati a produrre i loro effetti”.

Più specificatamente “il gravato piano è destinato a incidere unicamente e direttamente sulla gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, avendo quindi una portata effettuale circoscritta al solo ambito regionale corrispondente con la circoscrizione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia”.

Ciò ha provocato la dichiarazione d’incompetenza territoriale con l’indicazione del Tar per la Sicilia, di fronte cui il giudizio avrà modo di essere riassunto nel termine di legge