Revisione condanna Antonino Speziale: l’avvocato Lipera chiede annullamento ordinanza di inammissibilità

Revisione condanna Antonino Speziale: l’avvocato Lipera chiede annullamento ordinanza di inammissibilità

CATANIA – L’avvocato Giuseppe Lipera del Foro di Catania, ha presentato un’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’Appello di Messina il 20 marzo 2025 riguardante la richiesta di revisione della condanna di Antonino Filippo Speziale.

L’istanza, depositata in data 28 febbraio 2025, chiedeva la revisione della sentenza n. 211/2011, emessa dalla Corte d’Appello di Catania – Sezione Penale Minori – e divenuta definitiva il 14 novembre 2012.

La revisione della condanna di Antonino Speziale

Secondo il legale, il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione sarebbe viziato da un evidente conflitto di interessi. La giudice estensore dell’ordinanza, la dott.ssa Daniela Urbani, ha infatti prestato servizio presso la Corte d’Appello di Catania fino al 31 dicembre 2024, come riportato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

L’avvocato Lipera sottolinea che la revisione di una condanna è un mezzo di impugnazione straordinario, e che la normativa prevede che la competenza sia assegnata a una Corte d’Appello diversa da quella che ha emesso la sentenza originaria. Tale scelta legislativa ha lo scopo di garantire l’imparzialità del giudizio ed evitare il rischio di condizionamenti, anche solo inconsci, derivanti dalla familiarità con il caso o con i magistrati coinvolti nella decisione precedente.

Perché l’ordinanza deve essere annullata

Nel caso in questione, il fatto che un giudice recentemente in servizio presso la Corte d’Appello di Catania abbia partecipato alla decisione della Corte d’Appello di Messina vanificherebbe questa garanzia di terzietà e indipendenza, rendendo l’ordinanza nulla.

Per questo motivo, il legale di Antonino Speziale ha richiesto che la trattazione dell’istanza di revisione venga assegnata a un altro collegio giudicante, così da garantire una decisione priva di vizi di legittimità e conforme ai principi di imparzialità previsti dal Codice di Procedura Penale.

L’istanza presentata è corredata dai documenti che attestano l’incompatibilità segnalata, tra cui il Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e l’ordinanza della Corte d’Appello di Messina.

In foto l’avvocato Giuseppe Lipera